(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 57
                        del 24 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 8 agosto 1996,  n.
20,  sono  aggiunte  le seguenti parole: "Possono, altresi', compiere
tutti gli atti eccedenti la gestione ordinaria, previa autorizzazione
della Giunta regionale".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
   Data a Perugia, addi' 18 dicembre 1996
                             BRACALENTE