(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 57 del 24 dicembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20, sono aggiunte le seguenti parole: "Possono, altresi', compiere tutti gli atti eccedenti la gestione ordinaria, previa autorizzazione della Giunta regionale". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Data a Perugia, addi' 18 dicembre 1996 BRACALENTE